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Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 11/11/1978 (Rv. 394918 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PERSISTENTE RELAZIONE EXTRACONIUGALE DEL CONIUGE CREDITORE - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394918-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PERSISTENTE RELAZIONE EXTRACONIUGALE DEL CONIUGE CREDITORE - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 5 ultimo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, in forza della quale l'Obbligo alla corresponsione dello assegno di divorzio cessa con il nuovo matrimonio del coniuge creditore, trova giustificazione nel sorgere del diritto di quest'ultimo di conseguire il mantenimento dal nuovo coniuge. Detta norma, pertanto, non puo trovare applicazione analogica nella diversa ipotesi in cui il divorziato persista nella relazione extraconiugale che ha causato il fallimento del matrimonio, atteso che tale situazione non implica alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)