Sez. 2, Sentenza n. 261 del 15/01/1996 (Rv. 495381 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE | Attribuzione per intero ad un condividente - Conguaglio in danaro - Debito di valore - Determinazione - Momento rilevante.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE
Nel caso di assegnazione ad uno dei coeredi di un immobile non divisibile compreso nell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., il conguaglio dovuto agli altri condividendi deve essere determinato con riguardo al valore del bene "relictum" al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)