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Sez. 2, Sentenza n. 4369 del 09/05/1996 (Rv. 497519 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO | Attribuzione dell'intero bene immobile ad un condividente - Conguaglio in denaro riconosciuto ad altro condividente - Debito di valore - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497519-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO

Il conguaglio in denaro che, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., deve essere riconosciuto ad un condividente in caso di attribuzione dell'intero bene immobile ad altro condividente, costituisce un debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota di tale bene che va, pertanto, determinato con riferimento al valore del bene stesso al momento della decisione del giudizio di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)