Sez. 6, Sentenza n. 46205 del 15/10/2013 Cc. (dep. 18/11/2013) Rv. 258057 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO | Revocabilità - Anche dopo la pronuncia della Corte di appello - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza penale italiana di condanna a pena detentiva, il condannato può revocare il consenso al trasferimento anche dopo la deliberazione della Corte d'appello quando le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sue determinazioni si siano successivamente modificate per effetto di nuovi elementi non prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca del consenso per il sopraggiungere di provvedimenti giudiziari di rideterminazione della data di fine-pena implicanti un ravvicinatissimo tempo di cessazione dell'esecuzione del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 205 bis, Tratt. Internaz. 21/03/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)