Sez. 6, Sentenza n. 19774 del 21/03/2013 Cc. (dep. 08/05/2013) Rv. 255166 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO | Trasferimento dell'esecuzione della pena all'estero - Richiesta del condannato - Revoca - Possibilità - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento dell'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, diversamente dal consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata sino alla deliberazione della Corte d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 744, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 205 bis, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 03/07/1989 num. 257, Tratt. Internaz. 21/03/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)