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Sez. 3, Sentenza n. 39522 del 20/07/2017 Cc. (dep. 29/08/2017) Rv. 272501 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Reati in materia di tasse ed imposte - Ipotesi prevista dall'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005 - Condizioni - Doppia incriminabilità - Verifica - Necessità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272501-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

Sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso per il reato di omessa registrazione nelle scritture contabili di fatture relative ad operazioni commerciali e di omessa indicazione nelle dichiarazioni fiscali dei relativi elementi attivi, soggetti a tassazione, trattandosi di ipotesi riconducibile alle previsioni di cui all'artt. 3, ovvero - a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, la Corte d'appello non è tenuta a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, ma deve riscontrare la presenza dei presupposti indicati nell'art. 7, comma 2, citato e, cioè, l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)