Sez. 1 - , Sentenza n. 21740 del 27/10/2016 (Rv. 642629 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche - Inadempimento dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa - Apponibilità a favore della P.A. committente - Sussistenza - Necessità per la P.A. di seguire la procedura prevista dall'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999 - Esclusione - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
In caso di inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito dall'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1655, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 119, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)