Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 20/02/2015 (Rv. 634453 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione del contratto - Effetto retroattivo - Sussistenza - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)