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Sez. 4, Sentenza n. 524 del 12/03/1968 Ud. (dep. 08/10/1968) Rv. 109266 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE -TRATTO GIA PERCORSO - INSUSSISTENZA DELLA PRECEDENZA DEI PEDONI - DOVERI DEI CONDUCENTI.*
Stato
decisa il 1968-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109266-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE -TRATTO GIA PERCORSO - INSUSSISTENZA DELLA PRECEDENZA DEI PEDONI - DOVERI DEI CONDUCENTI.*

Il pedone che attraversi la carreggiata sulle apposite strisce ha la precedenza rispetto ai veicoli per tutto il tratto frontale ancora da percorrere la porzione di strada gia percorsa deve considerarsi libera. Ne consegue che il conducente di veicolo non ha l'Obbligo di fermarsi quando attraversi le strisce alle spalle del pedone. Pur tuttavia, nel compiere tale manovra, ha l'Obbligo di rallentare e di procedere con cautela per non turbare la sicurezza del pedone o per evitare incidenti che possano derivare da improvvisi spostamenti all'indietro dello stesso pedone. (V. 101830, anno 1966).*

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)