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Sez. 5, Sentenza n. 1058 del 23/10/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 131990 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - MALE MINACCIATO IDONEO AD INCUTERE TIMORE - CONFIGURABILITA DEL REATO DI CUI ALL'ART 612 COD PEN - INTIMIDAZIONE EFFETTIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131990-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - MALE MINACCIATO IDONEO AD INCUTERE TIMORE - CONFIGURABILITA DEL REATO DI CUI ALL'ART 612 COD PEN - INTIMIDAZIONE EFFETTIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula la intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di liberta psichica del soggetto passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)