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Sez. 4, Sentenza n. 33944 del 13/07/2023 Cc. (dep. 02/08/2023) Rv. 285223 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Deducibilità davanti al giudice del procedimento principale - Esclusione - Denuncia con il ricorso per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2023-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285223-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La mancata pronunzia, da parte del giudice di appello, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. costituisce vizio suscettibile di essere fatto valere solo con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)