Sez. U, Sentenza n. 11720 del 06/12/1990 (Rv. 470066 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - MEDICI DIPENDENTI DI USL - PRESTAZIONI AMBULATORIALI SVOLTE NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI DELL'UNITÀ SANITARIA IN SITUAZIONE DI PLUS-ORARIO - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE PARASUBORDINATA - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO DI DETTE PRESTAZIONI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - MEDICI DIPENDENTI DI USL - PRESTAZIONI AMBULATORIALI SVOLTE NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI DELL'UNITÀ SANITARIA IN SITUAZIONE DI PLUS-ORARIO - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE PARASUBORDINATA - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO DI DETTE PRESTAZIONI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
Le prestazioni ambulatoriali che medici dipendenti di un'unità sanitaria locale svolgano, nell'ambito delle strutture e dei servizi dell'unità medesima, in situazione di cosiddetto plus-orario, secondo la previsione dell'art. 35, comma settimo, lett. B), del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nonché degli accordi nazionali del 1980 e del 1983, integrano un'attività libero-professionale riconducibile (come quella dei medici convenzionati esterni) ad un rapporto di parasubordinazione - dovendo essa svolgersi secondo modalità organizzative stabilite dalla U.S.l. in accordo con i sanitari interessati - che esula dal distinto e concorrente rapporto di pubblico impiego, tenuto conto, in particolare, dell'esplicita definizione legislativa di detta attività come "libero- professionale" e della non obbligatorietà della medesima; pertanto, la domanda rivolta al conseguimento del compenso delle predette prestazioni è devoluta non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, restando in tale ambito assoggettata alle norme sul rito del lavoro (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). (Conf 3752/89, mass n 463673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)