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Sez. U, Sentenza n. 3752 del 24/08/1989 (Rv. 463673 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - USL - PRESTAZIONI AMBULATORIALI DEI MEDICI DIPENDENTI IN SITUAZIONE DI COSIDDETTO PLUS-ORARIO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE RICONDUCIBILI AD UN RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AL COMPENSO RELATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - RITO APPLICABILE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463673-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - USL - PRESTAZIONI AMBULATORIALI DEI MEDICI DIPENDENTI IN SITUAZIONE DI COSIDDETTO PLUS-ORARIO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE RICONDUCIBILI AD UN RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AL COMPENSO RELATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - RITO APPLICABILE - EFFETTI.*

Le prestazioni ambulatoriali che medici dipendenti di un'unità sanitaria locale svolgano, nell'ambito delle strutture e dei servizi dell'unità medesima, in situazione di cosiddetto plus- orario, secondo la previsione dell'art. 35, comma settimo, lett. B), del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nonché dell'accordo nazionale per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980, integrano un'attività libero-professionale riconducibile (come quella dei medici convenzionati esterni) ad un rapporto di parasubordinazione - dovendo essa svolgersi secondo modalità organizzative stabilite dalla U.S.l. in accordo con i sanitari interessati - che esula dal distinto e concorrente rapporto di pubblico impiego, tenuto conto, in particolare, dell'esplicita definizione legislativa di detta attività come "libero-professionale" e della non obbligatorietà della medesima. Pertanto, la domanda rivolta al conseguimento del compenso delle predette prestazioni è devoluta non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, restando in tale ambito assoggettata alle norme sul rito del lavoro (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), compresa quella del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione monetaria. (V 2192/88, mass n 458016; (V 5517/87, mass n 454043; (V 5517/87, mass n 454044; (V 5461/87, mass n 454020; (V 1002/87, mass n 450615; (V 3952/87, mass n 452796; (V 6923/86, mass n 449033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35, Contr. Coll. 24/06/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)