Sez. 1, Sentenza n. 2281 del 31/07/1951 (Rv. 880202 - 01)
ENTE ED ASSE ECCLESIASTICO - ATTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE A NORMA DELLA 1. N. 848 DEL 1929 - EFFETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.
ENTE ED ASSE ECCLESIASTICO - ATTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE A NORMA DELLA 1. N. 848 DEL 1929 - EFFETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.
L'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati da parte delle persone giuridiche funziona come semplice condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto, per modo che questo è valido, pur senza autorizzazione, ma è improduttivo di effetti fino a che essa non intervenga. Tale principio è applicabile anche agli enti ecclesiastici, per i quali la disciplina dettata dalla l. 27 maggio 1929 n. 848 non deroga alla regola generale del codice civile.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)