Sez. 3, Sentenza n. 20808 del 07/10/2010 (Rv. 615436 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Perdita della merce - Omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità e peso della merce - Esclusione o limitazione di responsabilità del vettore - Limiti - Assenza di nesso causale tra l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto determinativo della perdita della merce - Conseguenze - Responsabilità del vettore - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)