Sez. 3, Sentenza n. 10533 del 08/10/1991 (Rv. 474140 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite. | Furto della merce - Omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità e peso della merce - Mancanza di nesso causale con il furto - Conoscenza delle caratteristiche della merce da parte del vettore - Insussistenza o attenuazione della responsabilità del vettore nei confronti del mittente - Esclusione.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite.
La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per il furto della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la perdita della merce come quando il vettore sia stato, comunque, a conoscenza delle caratteristiche della merce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)