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Sez. L, Sentenza n. 1084 del 09/02/1985 (Rv. 439217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART. 36 COST. - FISSAZIONE DI UN PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO PER TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO LE MEDESIME MANSIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART. 36 COST. - FISSAZIONE DI UN PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO PER TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO LE MEDESIME MANSIONI - ESCLUSIONE.*

L'art. 36, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla prestazione e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tutela l'attività del singolo lavoratore, considerata in sè stessa e non in confronto ad altri lavoratori che prestano la stessa attività nell'ambito della stessa impresa o di imprese similari, e, pertanto, non sancisce un principio di parità di trattamento per tutti i lavoratori che svolgono le medesime mansioni. (V 1489/82, mass n 419308).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)