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Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 15/05/1984 (Rv. 434981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IMPOSTE - TITOLO D'IMPOSTA - EFFICACIA - LIMITAZIONE AL PERIODO SPECIFICAMENTE INDICATO NEL TITOLO STESSO - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ DI DEDURRE DALLE RISULTANZE DEL TITOLO LA REALE ENTITÀ DEL REDDITO TASSABILE PER GLI ANNI SUCCESSIVI - POTERE DELL'ENTE IMPOSITORE E DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IMPOSTE - TITOLO D'IMPOSTA - EFFICACIA - LIMITAZIONE AL PERIODO SPECIFICAMENTE INDICATO NEL TITOLO STESSO - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ DI DEDURRE DALLE RISULTANZE DEL TITOLO LA REALE ENTITÀ DEL REDDITO TASSABILE PER GLI ANNI SUCCESSIVI - POTERE DELL'ENTE IMPOSITORE E DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*

Il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria in relazione a ciascun periodo d'imposta implica che l'efficacia propria di ciascun titolo (atto amministrativo di accertamento, concordato, pronunzia giurisdizionale) debba appunto rimanere circoscritta a ciascuno dei periodi che ne sono specificamente oggetto, ma non impedisce che, fermi restando i limiti di tale efficacia diretta, l'ente impositore ed il giudice del contenzioso tributario possano trovare argomento dalle risultanze espresse da quei titoli per desumerne, nei casi in cui (come, nella specie, ai fini dell'imposta di famiglia) è consentita la valutazione induttiva, la reale entità del reddito tassabile per gli anni successivi, nei quali non siano intervenute sostanziali variazioni della situazione patrimoniale del contribuente. (V 2038/81, mass n 412758; (V 546/77, mass n 384100).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)