Sez. 1, Sentenza n. 546 del 08/02/1977 (Rv. 384100 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DEL REDDITO PER UNA DETERMINATA ANNATA MEDIANTE RICORSO - ISCRIZIONE A RUOLO PER GLI ANNI SUCCESSIVI D'UN IMPONIBILE PARI A QUELLO DELL'ANNATA PRECEDENTE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL COMUNE DI PROVVEDERE AD ACCERTAMENTI PER OGNI ANNO - LIMITI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DEL REDDITO PER UNA DETERMINATA ANNATA MEDIANTE RICORSO - ISCRIZIONE A RUOLO PER GLI ANNI SUCCESSIVI D'UN IMPONIBILE PARI A QUELLO DELL'ANNATA PRECEDENTE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL COMUNE DI PROVVEDERE AD ACCERTAMENTI PER OGNI ANNO - LIMITI.*
In tema di imposta di famiglia, qualora il contribuente abbia contestato, mediante ricorso alle commissioni tributarie, lo accertamento del reddito per una determinata annata, il comune non puo procedere ad iscrizioni nei ruoli per gli anni successivi, per un imponibile pari a quello dell'annata precedente, senza aver preventivamente provveduto a tempestivi accertamenti relativi a ciascun anno, salvo che l'insorta contestazione sia stata definita prima della data utile per l'iscrizione nei ruoli dell'annata successiva, e la mancata denuncia di variazioni del reddito da parte del contribuente dispensi dalla necessita di nuovi accertamenti. Detto divieto va affermato in base al semplice riscontro della pendenza di quel ricorso alle commissioni tributarie, rimanendo quindi irrilevante, al fine indicato, ogni indagine sulla ritualita ed ammissibilita del ricorso medesimo. (V 2534/66, mass n 324877; (V 4574/57).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 274, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 286 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/12/1936 num. 2394, Legge 22/12/1960 num. 1579 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)