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Sez. 2, Sentenza n. 10443 del 21/10/1998 (Rv. 519932 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione - Partecipazione, al collegio adito ai sensi dell' art. 11 legge 319/1990, del giudice che ha emesso il provvedimento - Obbligo di astensione - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519932-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Non sussiste l' obbligo di astenersi dal partecipare alla composizione del collegio costituito in sede di ricorso, ai sensi dell' art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, né sussiste vizio di costituzione del giudice se esso è formato anche dal giudice che ha liquidato il compenso ad un c.t.u. perché la fase di opposizione - e non di impugnazione - non costituisce giudizio di secondo grado, bensì riesame del provvedimento dell' istruttore, assimilabile al riesame da parte del collegio, adito in sede di reclamo, delle sue ordinanze, ovvero dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)