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Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 29/04/1994 (Rv. 486427 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Art. 11 legge n. 319 del 1980 - Disciplina - Compenso al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice - Liquidazione - Provvedimento - Reclamo al Tribunale od alla corte di appello - Ammissibilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486427-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso

Nel sistema adottato dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice, deve ritenersi suscettibile di reclamo al tribunale od alla corte di appello cui appartiene il giudice o presso cui esercita le funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il relativo decreto, anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato pronunciato dallo stesso collegio che ha conferito l'incarico, essendo il reclamo stesso non già un mezzo d'impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività e, quindi, idoneo a sottrarlo allo straordinario e residuale rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)