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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 09/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157289 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICABILITÀ AI REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157289-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICABILITÀ AI REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'attenuante della provocazione è da escludersi nei reati commessi nel corso d'una rissa e determinati da una contemporanea e reciproca provocazione, tranne il caso eccezionale del corrissante che, eccedendo i limiti accettati e previsti, ponga in essere un fatto del tutto nuovo ed ingiusto. (nella specie si è anche precisata la ipotesi eccezionale di esclusione della reciproca provocazione allorquando l'Azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia determinata da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo). (V mass n 124733; (Conf mass n 149339).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)