Sez. 1, Sentenza n. 5819 del 11/05/1981 Ud. (dep. 13/06/1981) Rv. 149339 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - PROVOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - PROVOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La provocazione non è normalmente configurabile nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa, in quanto, in tali ipotesi, si presume generalmente che i reati siano determinati da una contemporanea e reciproca provocazione ed infatti viene ammessa l'eccezione - inerente appunto al caso di provocazione reciproca - del corrissante che abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto. Tuttavia la presunzione predetta non è assoluta, ben potendo presentarsi diversa la concreta situazione, come nel caso in cui l'Azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della difesa legittima - da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo. (V. Mass. N. 124733).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)