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Sez. 3, Sentenza n. 27682 del 17/06/2014 Ud. (dep. 26/06/2014) Rv. 259948 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) | Attività ispettiva e di vigilanza - Verifica della posizione contributiva del datore di lavoro - Esame della documentazione già in possesso dell'Istituto previdenziale - Applicabilità dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259948-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall'Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non può considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito per l'assicurazione delle fonti di prova e la raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)