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Sez. 6, Sentenza n. 11076 del 10/05/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214332 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza - Condizioni di utilizzabilità.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214332-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ

In materia di attività di vigilanza, l'art. 220 disp. att. al codice di procedura penale prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice. Dalla disposizione si evince, per converso, che l'obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza che la Corte ha ritenuto utilizzabili in quanto ricevute prima che a carico del ricorrente emergessero indizi di reità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)