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Sez. 3, Sentenza n. 1180 del 14/05/1963 (Rv. 261727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER L'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1963-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER L'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.*

L'inapplicabilita dell'istituto dell'improcedibilita dell'appello al giudizio di rinvio comporta che non puo pronunciarsi l'improcedibilita di questo giudizio neppure per la mancata produzione della copia della sentenza di Cassazione e rinvio. Nell'ipotesi di mancata produzione di tale copia, il giudice di rinvio non puo, quindi, dichiarare l'improcedibilita del giudizio, ma deve assegnare alle parti un termine per l'esibizione di detta sentenza, in guisa da potere dichiarare l'Estinzione del processo per inattivita delle parti soltanto nell'ipotesi che le stesse non provvedano a tale esibizione nel termine a tale scopo assegnato. (V 2192/61, 884/57, 2632/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)