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Sez. L, Sentenza n. 1429 del 22/04/1976 (Rv. 380143 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - LAVORATRICE ASSENTE PER GRAVIDANZA - LAVORATRICE ASSUNTA IN SOSTITUZIONE - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE CON IL RIENTRO IN SERVIZIO DELL'ASSENTE - ULTERIORE CONGEDO DELL'ASSENTE - CONTINUAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DELLA SOSTITUTA - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380143-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - LAVORATRICE ASSENTE PER GRAVIDANZA - LAVORATRICE ASSUNTA IN SOSTITUZIONE - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE CON IL RIENTRO IN SERVIZIO DELL'ASSENTE - ULTERIORE CONGEDO DELL'ASSENTE - CONTINUAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DELLA SOSTITUTA - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*

La lavoratrice assunta a tempo determinato, in sostituzione di una dipendente assente per gravidanza, ha diritto a conservare il posto di lavoro fino a che il contratto non scada con il rientro in servizio della dipendente assente. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro, ignorando che la propria dipendente aveva tempestivamente chiesto di usufruire di un congedo facoltativo dopo il parto, abbia inviato alla lavoratrice assunta in sostituzione la lettera di licenziamento e il certificato di servizio, tale circostanza non e sufficiente a trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per il fatto che la lavoratrice abbia continuato a prestare servizio dopo la mera intimazione di licenziamento, poiche solo se il rapporto fosse continuato dopo la scadenza, verificatasi col rientro in servizio della dipendente assente per maternita, si sarebbe verificato il presupposto richiesto dall'art 2 della legge n 230 del 1962 per la trasformazione del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)