Sez. L, Sentenza n. 3087 del 19/05/1984 (Rv. 435128 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORATRICE ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE DI UNA DIPENDENTE ASSENTE PER MATERNITÀ - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - DURATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORATRICE ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE DI UNA DIPENDENTE ASSENTE PER MATERNITÀ - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - DURATA.*
La lavoratrice assunta a tempo determinato, in sostituzione di una dipendente assente per maternità, ha diritto a conservare il posto di lavoro fino a che il contratto non scada col rientro in servizio della dipendente assente. Tale diritto alla conservazione del posto ottenuto in sostituzione della lavoratrice assente per maternità dura fin quando, senza soluzione di continuità, dura l'assenza e quindi non solo per il periodo di astensione obbligatoria, ma anche per quello di astensione facoltativa dopo il parto, nonché per quello di assenza per comprovata malattia del neonato entro l'anno dal parto, trattandosi di assenze tutte da ricondurre alla identica causale della maternità sia ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, che degli artt. 61 e 62 del C.C.n.L. 25 settembre 1976, per i dipendenti delle aziende commerciali. (V 1429/76, mass n 380143).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 61, Contr. Coll. 25/09/1976 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)