Sez. 6, Sentenza n. 2146 del 25/05/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201839 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Nozione di indizio - Identificazione con la nozione rilevante ai fini della valutazione della prova - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari personali, il termine "indizi", adottato dall'art. 273, primo comma, cod. proc. pen. assume una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma, dello stesso codice, giacché mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragione d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi, e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di prove e giustificare, quindi, affermazioni di colpevolezza, l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma primo, non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato. (V. Sez. Unite, 21 aprile 1995, Costantino ed altro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)