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Sez. 6, Sentenza n. 12266 del 18/04/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146757 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146757-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il potere-dovere del giudice ordinario di verificare la legittimita dell'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica amministrazione. Il vizio logico-giuridico del provvedimento, pertanto, puo tradursi in un vizio di legittimita - come tale pienamente sindacabile - solo nel caso in cui l'atto manchi del tutto di motivazione, ovvero nel caso che questa sia manifestamente aberrante per assoluto difetto diverso fra presupposti di fatto e conclusione, cosi da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (nella specie e stata annullata con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva proceduto ad un riesame della pericolosita del soggetto colpito da provvedimento di diffida del questore ai sensi dell'art 2 legge n 1423 del 1956).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)