Sez. 1, Sentenza n. 7493 del 25/06/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165724 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - FATTISPECIE: FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - FATTISPECIE: FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.*
Il potere-dovere del giudice ordinario di verificare la legittimità dell'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica amministrazione. Il vizio logico-giuridico del provvedimento, pertanto, può tradursi in un vizio di legittimità - come tale pienamente sindacabile - solo nel caso in cui l'atto manchi del tutto di motivazione, ovvero nel caso che questa sia manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso fra presupposti di fatto e conclusione, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (fattispecie in tema di Sindacato sul foglio di via obbligatorio da parte del giudice ordinario in cui la suprema Corte ha affermato non essere consentito al giudice ordinario il riesame della pericolosità del soggetto). (Conf mass n 146757).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)