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Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 07/08/1968 (Rv. 335494 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO- SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - OBBLIGATI PROPTER REM AL PAGAMENTO DEL DEBITO ALTRUI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335494-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO- SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - OBBLIGATI PROPTER REM AL PAGAMENTO DEL DEBITO ALTRUI - AMMISSIBILITA.*

La surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 3 C.C. e ammessa non soltanto a favore di coloro che sono personalmente obbligati con altri e per altri al pagamento di un debito, ma anche a favore di coloro che sono tenuti propter rem, in virtu di un vincolo che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, per modo che essi sono posti nell'alternativa di pagare tale debito, o di subire l'espropriazione. (nella specie, la surrogazione e stata riconosciuta a favore dei condomini di un edificio che avevano pagato alla banca mutuante le rate del mutuo edilizio poste a carico di altro condomino, e da questo non corrisposte, al fine di evitare l'espropriazione dell'intero stabile, sul quale il mutuo era garantito mediante ipoteca gravante indistintamente sull'intero, senza Determinazione di quote). (Conf. N. 1554-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)