Sez. U, Sentenza n. 13021 del 23/12/1997 (Rv. 511180 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI CONTRARI A NORMA ESPRESSA | Atto amministrativo - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Danno conseguente all'atto annullato - Risarcimento - Colpa della P.A. - Ravvisabilità nella violazione di legge con l'emissione e l'esecuzione dell'atto medesimo.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI CONTRARI A NORMA ESPRESSA
Il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della Pubblica Amministrazione, di per sè ravvisabile nella violazione di legge con l'emissione e l'esecuzione dell'atto medesimo, senza che tale colpa possa ritenersi esclusa neppure nell'ipotesi di asserita oscurità della norma violata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)