Sez. 2, Sentenza n. 25948 del 05/05/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 229717 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - nullità a regime intermedio - deducibilità | Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso di udienza ad uno di essi - Sussistenza - Nullità a regime intermedio - Presenza del difensore non avvisato all'udienza e deduzione dell'eccezione - Conseguenze.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - nullità a regime intermedio - deducibilità
L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen. ma ad una nullità a regime intermedio, poichè incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), che in virtù dell'art. 180 può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il difensore nei cui confronti sia stato omesso l'avviso compare all'udienza anche solo per eccepire la nullità, la stessa è sanata, in quanto lo scopo cui era finalizzato l'atto è stato comunque raggiunto e il difensore, ai sensi dell'art. 184, comma secondo, può chiedere esclusivamente la concessione di un termine per la difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)