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Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 10/01/2006 Ud. (dep. 30/01/2006) Rv. 233339 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Fissazione dell'udienza dibattimentale - Omesso avviso ad uno dei due difensori - Nullità a regime intermedio - Presenza del difensore avvisato - Mancata eccezione - Preclusione della deducibilità.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233339-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

L'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dell'imputato determina non già l' "assenza" della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fiducia ritualmente avvisato e presente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)