diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1112 del 03/02/1994 (Rv. 485206 - 01)

Professionisti - Geometri | Dipendenti da enti pubblici economici - Albo professionale - Iscrizione - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Geometra dipendente dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Albo professionale - Iscrizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485206-01

Professionisti - Geometri

L'impossibilità, per i geometri dipendenti da enti pubblici economici, di essere iscritti nell'albo professionale ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 postula l'esistenza, nell'ordinamento del personale di tali enti, di un divieto assoluto, non derogabile mediante specifiche autorizzazioni, di svolgere attività professionale e, pertanto, in mancanza del divieto anzidetto, va esclusa con riguardo a geometra dipendente dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (ente pubblico non economico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)