Sez. U, Sentenza n. 12561 del 15/12/1998 (Rv. 521643 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Albo professionale - Iscrizione - Geometri dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 (nella specie, INPDAP) - Iscrizione all'albo professionale - Divieto - Limiti - Esistenza di una disposizione regolamentare che ammetta il conferimento di incarichi in relazione ai compiti istituzionali dell'ente - Natura del regolamento organico del personale - Atto di competenza interna dell'ente - Conseguenze - Onere per l'interessato di portarlo a conoscenza del giudice.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri che siano impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, opera, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 75 del 1970, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale. Esso non riguarda, pertanto, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno espressamente prevede, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, alla stregua dell'art. 15, terzo comma, della predetta legge n. 70 del 1975, o ai quali è conferita di volta in volta espressa autorizzazione (art. 20 del d.P.R. n. 509 del 1979). Tale principio deve ritenersi applicabile anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993, poi modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 80 del 1998, il quale, pur sancendo, nel primo comma, per tutti i pubblici dipendenti la regola generale della incompatibilità di cui agli artt. 60 e segg. del d.P.R. n. 3 del 1957 - sia pure con le precisazione recate dai commi successivi dello stesso articolo), tuttavia non ha abrogato il predetto art. 15 della legge n. 70 del 1975. Peraltro, poiché, per quanto sopra detto, il conferimento di incarichi professionali nei casi dei dipendenti degli enti pubblici di cui si tratta (nella specie, INPDAP)è ammissibile solo in presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della questione relativa al riconoscimento del diritto alla iscrizione nell'albo professionale non può prescindere dall'esame del regolamento organico del personale dell'ente, che, costituendo un atto di competenza interna dell'ente, deve essere portato a conoscenza del giudice da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 15, DPR 16/10/1979 num. 509 art. 20, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 1993 art. 58, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)