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Sez. 1, Sentenza n. 12816 del 21/06/2016 (Rv. 640116 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Carattere sinallagmatico fra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato una somma pari all'apporto ed alla quota di utili - Decorrenza - Dalla conclusione dell'affare con esito positivo.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640116-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante, sicché soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, che può unicamente pretendere, una volta che l'affare sia concluso con esito positivo, la liquidazione ed il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'apporto ed alla quota spettante degli utili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)