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Sez. 1, Sentenza n. 4588 del 29/03/2001 (Rv. 545292 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sindacato del giudice - Portata - Esame della validità sostanziale del provvedimento impugnato - Necessità - Conseguenze - Vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545292-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, sicché non acquistano rilievo i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non abbia (od abbia non adeguatamente) valutato le deduzioni difensive dell'incolpato ovvero i documenti da lui prodotti nel procedimento amministrativo, potendo la loro inadeguata valutazione da parte del giudice rilevare solo sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)