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Sez. 1, Sentenza n. 2597 del 16/10/1964 (Rv. 303906 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1964-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303906-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

La causa di annullamento del contratto di Assicurazione prevista dall'art 1892 C C esige il simultaneo concorso di tre requisiti essenziali ' 1) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicuratò 2) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentanza del rischiò 3) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. Pertanto non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato e causa di nullita del contratto di Assicurazione, occorrendo che la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto l'esatta e completa verita. L'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti essenziali richiesti dall'art 1892 C C, importa un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. (V 2247/60; 2060/59; Conf 2625/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)