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Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 15/12/1983 (Rv. 432003 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DICHIARAZIONE FALSA O RETICENTE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432003-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DICHIARAZIONE FALSA O RETICENTE - ESTREMI.*

Per l'annullamento del contratto di Assicurazione a norma dello art. 1892 cod. civ., non è sufficiente il solo fatto che lo assicurato abbia reso dichiarazioni false o reticenti, ma occorre altresì, come componente essenziale della fattispecie, che dette dichiarazioni siano tali che, se l'assicuratore ne avesse tempestivamente conosciuto la non veridicità, non avrebbe concluso il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni diverse. (V 3751/78, mass n 393278; (V 642/77, mass n 384207; (Conf 1248/80, mass n 404744; (Conf 2597/64, mass n 303906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)