Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 18/07/1969 (Rv. 342324 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LIMITI - AUTONOMIA E SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA RICHIESTA - PRECLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LIMITI - AUTONOMIA E SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA RICHIESTA - PRECLUSIONE.*
La distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall'art. 93 cod.proc.civ., puo essere disposta solo 'nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombentè, di guisa, che la domanda di distrazione 'non puo essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo gia conclusò.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)