Sez. 1, Sentenza n. 1352 del 11/04/1975 (Rv. 374882 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - CREDITO DEL DIFENSORE - TUTELABILITA ESCLUSIVA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - FALLIMENTO DI QUEST'ULTIMO - INSINUAZIONE DEL CREDITO AL PASSIVO - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - CREDITO DEL DIFENSORE - TUTELABILITA ESCLUSIVA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - FALLIMENTO DI QUEST'ULTIMO - INSINUAZIONE DEL CREDITO AL PASSIVO - NECESSITA.*
Solo l'istanza di distrazione delle spese, richiedibile soltanto nello stesso giudizio cui le spese afferiscono, ed ottenuta a sensi dell'art 93 cod proc civ, crea, in via eccezionale, un rapporto obbligatorio fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente. In Mancanza di siffatta istanza, dalla condanna del soccombente alle spese deriva un rapporto obbligatorio solamente fra costui e la controparte vittoriosa, mentre ad esso rimane totalmente estraneo il difensore di quest'ultima, il quale, abbia o meno anticipato le spese, puo far valere il suo credito professionale, per l'attivita prestata in giudizio, soltanto nei confronti del proprio cliente e, se quest'ultimo nel frattempo sia stato dichiarato fallito, soltanto mediante istanza di insinuazione al passivo. Pertanto, l'autonomia del diritto del procuratore sulle spese liquidate e subordinata alla situazione di cui al primo comma del citato art 93, a nulla rilevando che le spese oggetto della condanna a carico del soccombente costituiscano, o meno, il rimborso di quelle anticipate dal procuratore non distrattario. (V 3037/72, mass n 360798; 2667/69, mass n 342324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)