Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 07/08/1972 (Rv. 360204 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE.*
L'interpretazione degli Atti amministrativi da parte del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge al Sindacato della Cassazione quando sia condotto con l'osservanza delle regole di ermeneutica dettate per i contratti, sia sorretto da adeguata motivazione, e risulti immune da vizi logici e da errori di diritto. L'interprete, poiche l'atto amministrativo e estrinsecazione di un potere-dovere rivolto ai fini di pubblico interesse, subordinato all'osservanza della legge, salvo che il significato letterale e logico lo escluda, deve dare alle espressioni adoperate un senso il piu possibile conforme alla legge, anche alla stregua della presunzione di legittimita dell'atto medesimo. (V 3292'71, mass n 354765; 2209'70, mass n 348350) (V 1257'70, mass n 346923; 2614'68, mass n 335105) (V 2812'66, mass n 325363).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)