Sez. L, Sentenza n. 5443 del 20/08/1983 (Rv. 430365 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CANONI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLE ESPRESSIONI ADOPERATE IN SENSO CONFORME ALLA LEGGE - NECESSITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CANONI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLE ESPRESSIONI ADOPERATE IN SENSO CONFORME ALLA LEGGE - NECESSITÀ.*
L'interpretazione di un atto amministrativo (nella specie, autorizzazione all'intervento della cassa integrazione guadagni) va condotta alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale (sicuramente estensibili ai provvedimenti amministrativi) nonché del principio secondo cui i possibili dubbi obiettivi sulla portata dell'atto debbono essere risolti nel senso della sua conformità (anziché difformità) alla normativa applicata. Pertanto, poiché l'atto amministrativo è estrinsecazione di un potere-dovere rivolto a fini di pubblico interesse e subordinato all'osservanza della legge, l'interprete - salvo che il significato letterale e logico lo escluda - deve dare alle espressioni in esso adoperate un significato il più possibile conforme alla legge, anche alla stregua della presunzione di legittimità dell'atto medesimo. (Conf 2640/72, mass n 360204, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)