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Sez. 6, Sentenza n. 11548 del 10/02/2017 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269401 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Esposizione dei fatti sui quali è formulata la richiesta - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269401-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)