Sez. 3, Sentenza n. 2590 del 15/10/1973 (Rv. 366058 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - LIMITI.*
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto che vengono assunte a sostegno della decisione, ben potendo il giudice dare al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica o sostituire al titolo enunciato un titolo diverso, purche dalla pronuncia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli richiesti dalla parte. (Conf 2730/71, mass n 353903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)