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Sez. 5, Sentenza n. 13582 del 02/03/2010 Ud. (dep. 12/04/2010) Rv. 246902 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in abitazione - Introduzione a seguito di consenso acquisito con inganno - Integrazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246902-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)