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Sez. 3, Sentenza n. 19917 del 18/07/2008 (Rv. 604404 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Art. 10 della legge n. 386 del 1976 - Portata - Previsione di un ulteriore modo di acquisto della proprietà dei fondi di riforma agraria - Sussistenza - Effetti in caso di decesso dell'assegnatario.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604404-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386 - disponendo che il riservato dominio in favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette e che i terreni affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967 - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 e il pagamento della quindicesima annualità, il podere cade in successione. Stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dall'art. 1 della legge 25 settembre 1992 n. 9636), tale podere deve, però, essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio come in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante "pro quota" il controvalore del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 5, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)