Sez. 2, Sentenza n. 25595 del 14/11/2013 (Rv. 628833 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Art. 10 della legge n. 386 del 1976 - Portata - Previsione di un ulteriore modo di acquisto della proprietà dei fondi di riforma agraria - Sussistenza - Effetti in caso di decesso dell'assegnatario - Disposizione testamentaria - Validità - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386 - disponendo che il riservato dominio in favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e che le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette, restando i terreni affrancati dal riservato dominio dell'ente soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria, analogo al riscatto anticipato di cui all'art. 1 della stessa legge n. 379 del 1967, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 e il pagamento della quindicesima annualità, il podere cade in successione. Ne consegue che, ove si siano verificate le suddette condizioni, al momento dell'apertura della successione del "de cuius", il fondo, oggetto di pregressa affrancazione in suo favore, entra nel patrimonio ereditario, dovendosi ritenere che la disposizione testamentaria da lui operata sia valida e pienamente efficace in favore del beneficiato, necessaria, a tal fine, in assenza di una norma in tal senso, l'esistenza o meno di un patrimonio nella sua disponibilità purché esso sopravvenga al momento della morte del testatore così da dare attuazione alla sua attribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 601, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 5, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)